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Starsene con le mani in mani non è un comportamento generalmente approvato: chi se ne sta senza far nulla viene guardato di bieco dalla società, ma anche dall’ordinamento giuridico.

L’inerzia, termine giuridico che significa non fare nulla, può portare in determinati casi alla prescrizione, istituto che comporta la perdita di un proprio diritto per non averlo esercitato.

Un esempio può essere, ad esempio, la mancata riscossione di somme a noi dovute: se affittiamo un appartamento abbiamo diritto a ricevere un canone di locazione che, se da noi non riscosso in tempi utili, cade in prescrizione e non può più essere richiesto.

La prescrizione opera anche nel contratto di assicurazione: per quanto riguarda il contratto RCA, la prescrizione rileva per la richiesta del risarcimento del danno.

Se abbiamo subito un incidente e vogliamo ottenere il risarcimento dei danni subiti dobbiamo azionarci per tempo: secondo il codice civile (art. 2952) il termine di prescrizione per i contratti di assicurazione contro la responsabilità civile decorre dal giorno in cui il terzo danneggiato ha chiesto il risarcimento all’assicurato o ha promosso la relativa azione.

Si tratta di una deroga al principio generale secondo cui, generalmente, la prescrizione decorre dal giorno in cui l’evento si è verificato.

Quindi, se non vogliamo perdere il diritto al risarcimento (cioè se non vogliamo che cada in prescrizione) dobbiamo azionarci: con la comunicazione all’assicurato interrompiamo i termini di prescrizione fino a che il credito non sia diventato liquido ed esigibile.

Sottolineiamo che la legge prevede che la richiesta vada avanzata a chi ci ha danneggiato e non alla sua compagnia assicuratrice. Solo in forza di questa comunicazione, il danneggiante potrà attivare il rapporto che intercorre fra lui e la sua compagnia: l’assicurato danneggiante, ricevuta la richiesta, la inoltra alla società di assicurazione e questa deve farsi carico del risarcimento che, se non sussistesse un contratto di assicurazione alla base, dovrebbe essere pagato dall’assicurato.

La prescrizione che opera nel mondo delle assicurazioni è breve: i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni, conteggiati dalla data in cui si è presentata la richiesta di risarcimento all’assicurato.

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