Eppure, visionare i vari atti di una propria pratica è un diritto dell’assicurato, come sancito dall’articolo 146 del Codice delle assicurazioni private. Accedendo agli atti, l’interessato può capire sulla base di quali elementi è stato definito il quanto da liquidare e, quindi, valutare se la somma calcolata sia o non sia corretta e, inoltre, proporzionata all’entità del danno: molte Compagnie, però, preferiscono per vari motivi non fornire copia degli atti, danneggiando evidentemente l’assicurato.
Fortunatamente, nulla è perduto, anche perché questo comportamento costituisce una politica commerciale aggressiva che può essere sanzionata.
Procediamo per ordine: per visionare gli atti, il Codice delle assicurazioni private sancisce che l’assicurato deve scrivere una lettera alla sede legale o alla direzione generale dell’agenzia assicurativa in cui richiede, quanto più minuziosamente possibile, gli atti a cui vorrebbe accedere; la lettera va’ spedita con raccomandata con ricevuta di ritorno (o tramite posta elettronica certificata), allegando un documento di identità e in pochi giorni si dovrebbe ottenere una risposta in merito.
Se, a breve, non dovesse pervenire una risposta, l’assicurato può inoltrare all’IVASS una denuncia dell’accaduto.
Ai danni della Compagnia potrà anche essere comminata una sanzione per prassi commerciale aggressiva da parte dell’Autorità Garante della Concorrenza e Mercato: fortunatamente, di mezzi per far sentire la propria voce a un’agenzia che si comporta scorrettamente non mancano, l’importante è saperli usare e non farsi intimorire di fronte alla macchina della burocrazia.