0 Flares 0 Flares ×

Non è più dunque solo colpa del conducente che ha acconsentito a mettersi in viaggio senza attendere che tutte le regole venissero rispettate, è anche responsabilità del passeggero.

Secondo una recente sentenza della Corte di Cassazione, se al momento dell’incidente, il passeggero non indossava la cintura di sicurezza, l’indennizzo che gli spetta verrà ridotto in misura percentuale, in quanto gli viene attribuito il concorso in colpa.

Discorso simile per i pedoni in fase di attraversamento stradale. Fermo restando che all’automobilista rimane l’obbligo di rispettare le norme e i cartelli, se il pedone si trova sulle strisce e viene coinvolto in un incidente, la responsabilità è del conducente; fatte salvo le eccezioni in cui la visibilità è ridotta.

Un’eccezione che però non si applica in caso di runner o ciclisti: è vero che l’attraversamento della strada può essere improvviso, ma al proprietario dell’automezzo tocca comunque rispettare i limiti di velocità. Il concorso in colpa entra in vigore solo nel caso in cui il pedone non rispetta l’articolo 190 del Codice della Strada ed assume quindi un comportamento anomalo: tramite attraversamenti fuori dalle strisce, in diagonale, evitando di utilizzare i soprapassaggi o sottopassi esistenti.

Secondo l’articolo 2054 del Codice Civile, se l’automobilista è in grado di provare che il comportamento del pedone potrebbe aver contribuito a provocare il sinistro, al pedone potrebbe essere attribuito un 25% di concorso in colpa e ricevere un risarcimento inferiore proporzionalmente alla responsabilità riconosciutagli. Ma quando il pedone attraversa una strada senza strisce? È tenuto a dare precedenza alle auto.

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 0 Flares ×

Dì la tua opinione!