L’assicurazione auto contro la responsabilità civile (chiamata anche RCA) in Italia è obbligatoria e può essere corredata e arricchita da una serie di clausole accessorie, come quella sui cristalli, sul furto e l’incendio o sugli infortuni del conducente.
Quest’ultimo, infatti, non è di default assicurato contro eventuali incidenti che dovessero verificarsi, ma deve attivare una copertura a parte.
L’attivazione della copertura può avvenire in due modalità: la prima è quella di stipulare una clausola aggiuntiva che vada a integrare la polizza RCA, mentre la seconda è quella di stipulare una nuova polizza contro gli infortuni al conducente, di durata poliennale.
Come è evidente, a seconda della soluzione scelta, si dovrà intervenire in maniera differente per recedere o disdire l’assicurazione conducente.
Nel primo caso (quello in cui l’assicurazione conducente è una clausola aggiuntiva) basta recedere dalla polizza RCA per automaticamente disdire anche l’assicurazione conducente. Ricordiamo che, dal 2012, non è più in vigore il tacito rinnovo e che, quindi, ogni anno se si desidera rinnovare la polizza con la compagnia assicurativa con la quale si ha in essere il contratto di assicurazione bisogna espressamente comunicarlo. In caso contrario, il mancato rinnovo della RCA comporterà anche il mancato rinnovo dell’assicurazione conducente.
Nel caso in cui, invece, l’assicurazione conducente costituisca un contratto a se’, di durata poliennale, per chi intende disdire la copertura non basta semplicemente attendere la naturale estinzione del dal contratto RCA in essere, ma deve fare un passo in più. Infatti, occorre presentare alla propria compagnia assicuratrice un modulo appositamente compilato (di cui potete trovare il format online oppure potete richiederlo alla vostra compagnia assicurativa) in cui si esprime l’intenzione di risoluzione del contratto assicurativo contro gli infortuni al conducente.
La lettera deve essere inviata alla scadenza del contratto oppure entro 60 giorni dal rinnovo annuale se il contratto è di durata inferiore ai 5 anni; se invece il contratto è di durata superiore ai 5 anni bisogna lasciar trascorrere i primi 5 anni e poi si può proporre disdetta entro 60 giorni dal rinnovo annuale.
Rispettando queste tempistiche, non ci sono oneri e spese a carico dell’assicurato che recede.
Nel modulo andranno ovviamente inseriti tutti i dati personali e relativi alla polizza da cui si intende recedere, nonché una copia del contratto e della propria carta d’identità.
La lettera deve essere spedita alla propria società assicurativa, preferibilmente tramite raccomandata con ricevuta di ritorno oppure con posta elettronica certificata (PEC).