Per rimediare a un patatrac automobilistico che ha richiesto solo un secondo di distrazione ci vuole tanta pazienza, la conoscenza delle vie burocratiche e molto, molto, molto tempo a disposizione: i tempi per ottenere un risarcimento danni sono – effettivamente – lunghi, magari non biblici, ma quasi.
A titolo di esempio, consideriamo che, secondo le procedure ordinarie, in presenza di entrambe le firme dei conducenti sul modulo di contestazione amichevole, l’assicurazione può formulare entro 30 giorni dalla ricezione del CAI la proposta di risarcimento se il sinistro ha causato danni alle sole cose.
Dall’accettazione dell’offerta, la compagnia ha 15 giorni per procedere alla liquidazione. A conti fatti, anche per un piccolo tamponamento o una “sfrisata” sulla carrozzeria nel parcheggiare possono trascorrere circa 2 mesi di tempo fra il sinistro e la liquidazione del danno…
Per ovviare a queste tempistiche poco ragionevoli, la legge italiana prevede il meccanismo del risarcimento diretto: con il risarcimento diretto, dal 2007, è possibile richiedere direttamente alla propria Compagnia assicurativa la liquidazione di un danno (eventualmente anche di lieve entità alle persone, quantificata in meno di 9 punti percentuali di invalidità permanente) cagionato da un sinistro fra auto italiane (o ciclomotori, immatricolati dopo il 14 luglio 2006) in Italia.
Inoltre, la possibilità di richiedere un risarcimento diretto può anche prescindere dalla presenza della duplice firma sul modulo di constatazione.
Nel caso in cui nel sinistro siano rimasti più veicoli, se ci siano coinvolti pedoni o ciclisti, se l’incidente si è verificato all’estero o abbia coinvolto auto straniera, se le lesioni personali non sono lievi o se il sinistro si verifica senza urto (ad esempio, i danni subiti derivano dalla perdita di un carico da un camion) non si può accedere al risarcimento diretto che, ad oggi, viene considerata la procedura prevalente dalla quale, in via residuale, si deducono i casi di esclusione.