In seguito ad incidente stradale, se l’auto riporta ingenti danni e deve rimanere in officina per molti giorni per essere riparata, ecco che il proprietario subisce disagi non indifferenti. Tale circostanza viene definita appunto danno da fermo tecnico e la Cassazione ha stabilito che rientra nei danni rimborsabili dall’assicurazione.
Si tratta nella fattispecie della sentenza n. 13215/2015 della Cassazione, del 26 giugno scorso. La compagnia assicurativa dell’automobilista che ha causato l’incidente è tenuta a rimborsare non solo le riparazioni al veicolo e gli eventuali danni alla persona ma anche il cosiddetto danno da fermo tecnico. Ma c’è di più: se il danneggiato decide di prendere a noleggio un’auto (identica a quella ferma in officina), allora l’assicurazione è tenuta a rimborsare anche questo tipo di spese sostenute. Infine se l’auto è proprio “da buttare”, si può procedere alla richiesta di danno da perdita definitiva.
Ovviamente condizione imprescindibile per esercitare questo genere di diritti è che non si abbia alcuna responsabilità nella dinamica dell’incidente. Per avere un’idea di come quantificare il danno bisogna procedere a questo calcolo: prendere l’importo complessivo annuale della rc auto (più eventuale incendio e furto), aggiungere il bollo auto e dividere la somma ottenuta per 365. Infine moltiplicare questo risultato per il numero di giorni in cui l’auto è rimasta in officina.
È ovvio che procedere a questi calcoli e avanzare una richiesta di risarcimento danni per un paio di giorni di “fermo” non ha senso, come sottolinea la stessa Corte Suprema. La disposizione assume validità nel momento in cui i tempi di riparazione si dilatano in modo considerevole.