Con la sentenza del 10 dicembre 2015, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha stabilito che qualora un’automobilista rimanga coinvolto in un incidente in un Paese diverso da quello di provenienza, è autorizzato a richiedere un risarcimento presso il luogo in cui è accaduto, poiché vige la giurisdizione dello Stato teatro dell’evento.
Nel caso specifico del Tribunale di Trieste, il supremo organo decise di addire il risarcimento alle autorità del Paese in cui era avvenuto l’incidente. Nel sinistro erano stati coinvolti un automobilista rumeno i cui passeggeri vivevano in parte all’estero e in parte in Italia, luogo del sinistro; obiettivo della Corte: ridurre le complicazioni risultanti dall’articolo 4 del Regolamento (CE) n. 864/2007.
Per evitare che vengano prodotte diverse richieste di indennizzo, quanti sono gli automobilisti e i passeggeri coinvolti nell’incidente, il che comporterebbe un diverso assoggettamento delle procedure date le diverse leggi di ogni Paese, l’Unione ha dunque deciso di unificare la determinazione delle modalità, scegliendo, come unico criterio, il luogo dell’accadimento. Nonostante lo sforzo della Corte però, all’atto pratico questa novità potrebbe comportare maggiori costi e lungaggini per i conducenti non residenti nello Stato straniero.
Diverso è il discorso relativo al Fondo Vittime della Strada, a cui il risarcimento deve essere inoltrato solo nei casi in cui l’auto coinvolta nell’incidente sia circolante in Italia ma inviata da uno Stato dell’Unione diverso, il veicolo straniero abbia targa non corrispondente o non più corrispondente o nel caso di sinistri avvenuti all’estero con auto ivi immatricolata ma assicurata presso un’impresa con sede legale in Italia.