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Se chi rimane vittima di un incidente stradale, al momento del sinistro risulta essere disoccupato ecco che non avrà diritto al risarcimento del danno patrimoniale ma solo di quello alla persona. È quanto ha stabilito la Cassazione con la sentenza n. 14517 del 10 luglio scorso.

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Partiamo dalle dichiarazioni della Corte Suprema. Come si legge [un’invalidità permanente] “non si riflette automaticamente, né tanto meno nella stessa misura, sulla riduzione percentuale della capacità lavorativa specifica e, quindi, di guadagno della stessa”. Questo in parole semplici e chiare sta a significare che se la persona danneggiata dal sinistro è disoccupata e riporta un’invalidità permanente, non ha diritto al risarcimento del danno patrimoniale. Quest’ultimo va a quantificare in termini economici il danno che l’individuo subisce dal non poter più lavorare come prima, evento che va di sicuro ad incidere sul suo patrimonio. Se però la persona in questione non ha mai lavorato prima e neppure possiede una qualifica professionale che attesti la sua preparazione ad esercitare una professione, ecco che il risarcimento del danno patrimoniale non deve essere preso in considerazione.

La Cassazione quindi distingue tra danno patrimoniale e danno alla persona, precisando tra l’altro l’onere a dimostrare di aver lavorato in passato o di aver conseguito una qualifica professionale a carico della vittima dell’incidente. Tale sentenza è arrivata in seguito alla chiusura di un caso riguardante un maestro di sci, ricorso appunto alla Corte Suprema per far valere le proprie ragioni. In realtà però l’uomo era in possesso solo di un tesserino di maestro di sci con il suo nome scritto a penna ma senza qualifica certificata e senza aver mai esercitato prima la professione. Da qui la decisione della Cassazione di respingere il ricorso.

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