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Dopo essersi pronunciato sull’omicidio stradale, lo Stato stabilisce che a pagare le conseguenze di un sinistro con un veicolo sprovvisto di RC Auto, è il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, stesso discorso nel caso in cui l’automobilista subisca danni fisici tali da pregiudicargli il suo ritorno in piena forma sul lavoro.

Quest’estate la diatriba è arrivata fino in Corte di Cassazione, con la sentenza n. 14517 del 10 luglio 2015. In quel caso, l’incidente era avvenuto tra un’automobile e un maestro di sci, che aveva richiesto il risarcimento del danno patrimoniale da riduzione della capacità lavorativa specifica, ma il giudice non ha potuto pronunciarsi positivamente nei suoi confronti, in quanto l’insegnante non aveva saputo dimostrare, con apposita documentazione, di aver effettivamente svolto o di stare svolgendo con difficoltà la mansione.

Solo con le opportune dimostrazioni, il giudice della Suprema Corte potrebbe infatti stabilire se e in quali termini il danno è stato compiuto, così da poter quantificare l’indennizzo in termini monetari utili per la vittima. Poniamo caso invece che il trainer appena disoccupato sia stato il responsabile di un incidente, e che in virtù della sua neo-condizione stesse circolando con veicolo sprovvisto di copertura assicurativa: il giudice ha il potere di obbligarlo a ripagare il danno, anche attraverso il pignoramento dei beni.

Se il responsabile si desse alla fuga ma venisse identificato, è possibile richiedere il risarcimento al Fondo di Garanzia; stesso discorso in caso di tamponamento con un’auto con targa straniera o appartenente ad una società in liquidazione coatta.

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