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Secondo le statistiche, l’attraversamento di un animale non riconducibile ad alcun padrone, è l’evento che si trova ai primi posti della classifica dei sinistri, ecco perché non va sottovalutato.

Se abbiamo subìto un incontro-scontro con un cane randagio, la colpa è riconducibile all’Azienda Sanitaria Locale del Comune in cui è avvenuto il sinistro. Secondo infatti la sentenza n° 2741 della Corte di Cassazione, la responsabilità è della Pubblica Amministrazione: a cui spetta risolvere il problema e dunque l’eventuale risarcimento. Mentre se la collisione è avvenuta con un animale selvatico, è necessario sapere a quale ente è riservata la competenza di custodia dello stesso, di norma la regione o la provincia.

Diverso il discorso se il sinistro avviene sulla rete autostradale, in quanto la responsabilità ricade sul gestore, a dispetto dell’elevata velocità del veicolo danneggiato. Inoltre, secondo l’articolo 189 del Codice della Strada, è importante innanzitutto accertarsi delle condizioni di salute dell’animale, sia esso selvatico o di affezione, e prestargli soccorso, ad esempio contattando la polizia stradale, il Corpo Forestale e la Polizia Provinciale, pena una sanzione amministrativa che può superare anche i 1.700 euro. In ogni caso, bisognerà dimostrare l’eventualità e l’entità dei danni, ad esempio tramite testimoni e cartelle cliniche.

Nella fattispecie, il risarcimento vale solo se il pericolo non sia stato adeguatamente segnalato, ma in alcune regioni sono presenti fondi di solidarietà per le vittime di sinistri con animali selvatici e ungulati, perciò è importante contattare le Autorità competenti, che avranno il compito di stilare così un verbale coerente e preciso.

 

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