Una questione controversa in giurisprudenza che ha atteso non poco per ottenere una soluzione definitiva, che è arrivata lo scorso 29 aprile dalla Cassazione: le agenzie di assicurazione sono tenute a rimborsare gli automobilisti vittime di incidenti causati anche da auto non in movimento.
Il sinistro stradale in assenza di movimento esiste e lo stabilisce la sentenza che arriva dritta dalle Sezioni Unite della Cassazione. La ratio della sentenza risiede nel fatto che la Corte Suprema ha stabilito che quello di circolazione è un concetto ampio, nel quale vanno comprese anche le operazioni di carico e scarico effettuate quando un veicolo è in sosta.
Alcuni esempi quotidiani? Pensiamo all’automobilista che ha appena parcheggiato l’auto e distrattamente apre lo sportello, urtando un ciclista e facendolo cadere oppure cogliendo alla sprovvista un altro veicolo che per scansarlo sbanda e va a scontrarsi contro un albero. Più che scontato l’epilogo: inizia la discussione e si rimanda il tutto all’assicurazione per ottenere il rimborso dei danni. Ma se fino a qualche giorno fa rimaneva il problema (dato che la polizza rc auto va a gestire “solo” la circolazione stradale) e i tempi di risoluzione delle controversie si dilatavano senza fine, oggi la Cassazione interviene dettagliando il concetto di circolazione e fugando ogni dubbio relativo alla questione, una volta per tutte.
Riassumendo dunque, la polizza rc auto risarcisce il danno anche in occasione delle operazioni di carico e scarico. E precisa che anche un veicolo fermo fa parte del flusso della circolazione, considerando le manovre che compie per arrestarsi e ripartire e che anche quando è parcheggiato in realtà ingombra spazi destinati alla circolazione.