Qualche giorno fa ci è giunta la notizia di un pensionato di 81 anni che viaggiava da 10 senza revisione e da 8 senza RCA. È stato fermato dal sistema Targa OK che scansionando a distanza la placca del suo veicolo, ha inviato in tempo reale le irregolarità alla pattuglia della Polizia Stradale che stazionava a poche centinata di metri.
Al cittadino del comune di Giussano (in provincia di Monza e Brianza), sono state notificate due multe: una per guida di veicolo senza assicurazione, del valore di 848 euro, e l’altra per mancata revisione di ammontare pari a 338 euro. Un conto salatissimo, che avrebbe potuto tradursi in una sanzione civile, se l’anziano signore fosse stato coinvolto in un incidente stradale.
In qualche caso, un sinistro può risolversi in un accordo stragiudiziale, che se non soddisfa, conduce ad processo civile che coinvolge anche l’altro automobilista e la sua assicurazione.
Nella situazione del convenuto in causa, saremmo tenuti a farci rappresentare da un legale.
L’articolo 1917 del Codice Civile prevede che la compagnia assicurativa debba pagare, entro un limite di un quarto della somma assicurata, le spese sostenute anche per il pagamento della parcella dell’avvocato; qualora queste si rivelino essere superiori al capitale assicurato però, dovranno essere ripartite tra l’automobilista e la propria assicurazione.
Sul tema è intervenuta anche la Corte di Cassazione con la sentenza n. 5479 del 2015 secondo cui, all’automobilista coinvolto in una causa civile, spetta il rimborso solo se la sua costituzione in giudizio possa aver avuto una qualche utilità, per lui e per l’assicurazione.