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ti0150371L’assicurazione auto deve risarcire, oltre ai danni subiti dal veicolo e dalle persone, anche i cosiddetti danni morali, ove accertati in sede di giudizio, ai familiari delle vittime di un sinistro.

Questo è il fulcro della sentenza C 22/12 pubblicata lo scorso 24 ottobre della seconda sezione della Corte di giustizia europea.

Quella che può apparire una decisione scontata da parte delle toghe europee, è in realtà una vera svolta epocale, poiché obbliga tutti gli stati membri dell’Unione a riconoscere le sofferenze psicologiche dei congiunti di una vittima della strada. Questo si ripercuote sulle stesse compagnie assicurative, chiamate a conformarsi con la sentenza comunitaria anche in quegli Stati dove il danno psicologico non è previsto dall’ordinamento.

La decisione della Corte di giustizia europea, inoltre, ha ricordato che l’ammontare del ristoro, in quei Paesi dove la normativa non prevede il cosiddetto danno morale, deve seguire i minimali dettati dalla stessa UE.

La fattispecie della sentenza è da ricercarsi in un incidente stradale mortale avvenuto lo scorso anno in Slovenia. Le richiedenti, la moglie e la figlia dell’automobilista deceduto a causa del sinistro, si erano viste negare un indennizzo, da parte della compagnia assicurativa, per questo danno immateriale. Arrivate fino alla Corte di giustizia europea, le due donne hanno ottenuto la ragione con una sentenza che farà giurisprudenza in quasi tutto il Vecchio Continente, Italia compresa.

Nel nostro Paese il danno morale è riconosciuto dall’ordinamento, ma vi è ancora confusione su chi debba risarcirlo.

Le compagnie assicurative sono chiamate a versare una parte del premio al Fondo di garanzia per le vittime della strada, ma questo istituto potrebbe essere superato dalla stessa sentenza della Corte di giustizia europea.

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