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Una nuova recente sentenza della Cassazione stabilisce che il risarcimento dei danni da parte dell’assicurazione è dovuto anche se il veicolo è fermo. Questo perché la rc auto riguarda tutti gli aspetti della circolazione stradale e tutti i possibili impieghi del “mezzo dotato dell’astratta potenzialità di offesa per la collettività”.

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La sentenza è stata emessa al termine di un procedimento legale che ha visto protagonisti gli eredi di una vittima di infortunio sul lavoro. L’incidente purtroppo si era rivelato mortale: l’operaio era deceduto dopo essere stato travolto da un cassone mal posizionato e caduto in seguito all’urto del braccio della gru posto sul veicolo in questione. L’agenzia assicurativa del mezzo però aveva negato il risarcimento dei danni affermando che non rientrava nelle sue competenze in quanto non riguardava in senso stretto la circolazione del mezzo sulla rete stradale.

Ed è a questo punto che gli eredi decidono di avviare il ricorso e di arrivare il Cassazione. La sentenza della Corte Suprema chiarisce in via definitiva la questione senza lasciare più spazio ad alcun dubbio. Ad onor del vero, l’assicurazione aveva negato il rimborso in quanto sosteneva che l’incidente rivelatosi mortale per l’uomo era avvenuto quando quest’ultimo si trovava sul posto di lavoro e non durante la circolazione stradale. E in effetti gli eredi erano già stati indennizzati dall’Inail. La Cassazione però ha stabilito in via definitiva che l’obbligo di risarcimento per rc auto vale sempre, anche se l’avvenimento riguarda la circolazione in senso lato.

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