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Pur trovandosi in strada e perlopiù coinvolto in un incidente stradale, chi non ha provveduto ad assicurare il proprio veicolo può comunque richiedere il risarcimento dei danni da parte dell’altro conducente e della sua compagnia assicurativa. Purché l’origine del sinistro non sia attribuibile a lui in prima persona.

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Guidare senza assicurazione per la propria auto costituisce certamente una violazione del Codice della Strada ma non per questo un reato perseguibile d’ufficio. Lo ha stabilito il Giudice di Pace di Napoli, l’avvocato Italo Bruno. Con la sentenza n. 5553/15 del 13 luglio scorso chiarisce in via definitiva che i danni vanno risarciti a chi rimane vittima di un incidente suo malgrado, anche nell’ipotesi in cui si trovi sprovvisto di copertura assicurativa. Questo appunto purché vi sia prova inconfutabile che l’incidente sia stato causato da terzi e non attribuibile a lui.

Per quanto concerne il Codice della Strada, nulla di esplicito vi si trova al riguardo e quindi lascia aperta la strada all’interpretazione secondo la quale tutte le vittime di incidente devono essere risarcite, anche quelle che non sono in regola con i documenti. E se invece è colui che provoca l’incidente ad essere senza assicurazione? In questo caso la legge non lascia spazio ai dubbi e stabilisce che le vittime coinvolte in questo genere di sinistri devono essere risarcite dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada.

Per concludere, chi circola in strada con un veicolo non coperto d polizza assicurativa non va incontro ad un reato perseguibile d’ufficio ma ad una violazione del Codice della Strada e ad una sanzione amministrativa che oscilla tra gli 848 e i 3.393 euro.

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