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Se state pensando di inviar un fax per la messa in mora dell’assicurazione a seguito di un incidente stradale, sarà bene che prendiate qualche informazione in più al riguardo per non incorrere in spiacevoli sorprese. La Cassazione infatti ha stabilito che la diffida con la richiesta di risarcimento all’assicurazione è nulla se inviata via fax e quindi svanisce ogni diritto al risarcimento dei danni conseguiti dopo un sinistro.

fax

La sentenza della Corte Suprema a cui si fa riferimento è quella del 27 luglio 2015 n. 15749. Decidere di inviare la messa in mora dell’assicurazione tramite fax – si legge nel documento- non garantisce la ricezione da parte della compagnia assicurativa e di conseguenza il buon esito della richiesta di risarcimento. Questo vale anche nel caso in cui l’agenzia di assicurazione abbia una linea telefonica dedicata. L’unico modo per garantirsi il corretto proseguo della pratica è quello di inviare la lettera in questione tramite raccomandata a.r.

La raccomandata per questo genere di iter burocratico diventa dunque obbligatoria per legge. Come si dice in gergo, diventa condizione di procedibilità, quindi irrinunciabile affinché l’azione giudiziaria intrapresa segua il suo corso. Senza questo documento pervenuto secondo queste modalità all’assicurazione, tutto l’iter intrapreso fino ad allora risulta nullo (anche quanto avvenuto in via stragiudiziale) e il diritto al risarcimento decade.  Ad onor del vero dobbiamo  precisare che la legge prevede vi sia equipollenza tra i documenti inviati via fax e quelli spediti a mezzo raccomandata, tranne appunto se la controparte è un’assicurazione.

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