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Se il carrozziere in qualità di creditore della vittima di un sinistro, ripara l’auto danneggiata dopo un incidente e intende rifarsi in prima persona nei confronti dell’assicurazione, non può presentare come prova del danno una semplice fattura con l’ammontare della spesa sostenuta. Secondo la legge, deve fornire alla compagnia assicurativa anche la quietanza del danneggiato.

officina

In sintesi è questo ciò che ha stabilito la Cassazione con sentenza  n.15176 del 20 luglio scorso. Il caso realmente accaduto è quello di un uomo che, rimasto coinvolto in un incidente stradale, si reca in officina per far riparare l’auto danneggiata. In realtà cede il credito al carrozziere di fiducia che quindi si occupa dei lavori e si rifà poi direttamente sull’assicurazione, presentando semplice fattura con l’importo dei costi sostenuti. L’assicurazione respinge il rimborso. La Cassazione conferma la decisione, stabilendo appunto che tale fattura non costituisce una prova del danno, in quanto potrebbe essere stata “autoprodotta”, senza alcuna possibilità di poterlo verificare. Per conferirle valore probatorio, la fattura deve essere quietanzata, quindi firmata per accettazione dal danneggiato e inoltre esibita insieme alla contestazione amichevole di sinistro.

Stando a quanto stabilito dalla Corte Suprema quindi, questo è l’unico modo per provare l’entità dei danni. In caso diverso l’assicurazione può anche negare il risarcimento del danno. Ovviamente la disposizione mira a conferire maggior rigore ai casi di rimborso e ad intensificare i controlli sulle frodi assicurative, fenomeno ancora largamente diffuso e come è noto causa di non pochi problemi, soprattutto legati all’incremento proporzionale dei premi da pagare da parte degli automobilisti in regola.

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