È di qualche giorno fa la notizia che la Corte di Cassazione, con la sentenza 19945/2015, ha stabilito che in caso di tamponamento, agli avvocati spetterà l’onorario minimo previsto nelle cause cosiddette elementari. Un’ordinanza sempre più utile ai fini della risoluzione delle dispute stradali, soprattutto in virtù del fatto che dal 9 febbraio 2015 è necessario afferirsi alla negoziazione assistita.
La sentenza stabilisce che il giudice può avvalersi della possibilità concessa dall’art. 4 l. 794/1942, che porta alla diminuzione degli emolumenti, (entro i minimi tariffari concessi ai professionisti), quando un sinistro sia stato dovuto ad un tamponamento con soli danni alle cose, una causa definita appunto ‘di facile contrattazione’.
La liquidazione per le spese processuali con importo inferiore ai minimi non può essere minore della metà, come già previsto nel gennaio 2014 dalla Suprema Corte Sezione III Civile con verdetto n. 1972.
Il 29 gennaio 2014, il giudice designato si ritrovò davanti ad un caso di risarcimento del danno da circolazione stradale dovuto ad un malfunzionamento dell’impianto semaforico; la controversia coinvolse anche il Comune, che a sua volta chiamò in giudizio l’impresa appaltante, responsabile dei lavori.
Nonostante i molti passaggi, questa pendenza venne definita ‘lineare’, ovvero priva di elementi di difficoltà sia espliciti che impliciti; solo in questo caso, il giudice permette il pagamento di un compenso minimo al legale. Perciò se avevate dei dubbi riguardo al rivolgervi o meno agli avvocati in un caso come questo, per il timore che la parcella richiesta potesse arrivare a pesarvi di più di un eventuale risarcimento, ora, sarete invitati a ripensarci.